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Lo statuto dell'associazione Compagnia Gelatieri

Lo statuto dell'associazione 'Compagnia Gelatieri', registrato.

Costituzione – Denominazione – Sede
ART. 1
E' costituita l' Associazione ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile: COMPAGNIA GELATIERI
La sede sarà ubicata nel comune ove ha la sede la ditta di appartenenza del Presidente pro tempore. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo in qualsiasi momento di eleggere la sede legale
dell’Associazione “COMPAGNIA GELATIERI” in località differente e specificatamente individuata, così come pure di istituire sedi secondarie, sedi operativa ed uffici, sia in Italia che all’ estero .
ART. 2
L'Associazione “Compagnia Gelatieri” è apolitica, non ha fini di lucro e svolge attività di promozione a favore degli associati e di terzi.
Finalità – Attività
ART. 3
L'Associazione COMPAGNIA GELATIERI ha il preciso scopo di accrescere le conoscenze e la diffusione dell'arte della gelateria dei propri iscritti e non, nonché di diffondere in Italia ed all' estero la gelateria italiana di alto livello anche verso il pubblico (consumatore finale) con finalità culturali, promozionali e di utilità sociale
ART. 4
Per il raggiungimento dei fini enunciati nel precedente articolo, l'Associazione COMPAGNIA GELATIERI anche per il tramite e/o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, potrà:

  • diffondere e promuovere in Italia ed all’estero della figura del gelatiere attraverso l’organizzazione e la promozione di iniziative di confronto e aggregazione;
  • promuovere l’incontro tra gelatieri e l’arricchimento delle conoscenze reciproche;
  • organizzare eventi legati al mondo del gelato;
  • portare avanti attività di informazione su iniziative ed eventi strettamente legati al mondo del gelato, curando, laddove si ritenga necessario, la pubblicazione di opere editoriali e multimediali in qualsiasi forma;
  • creare iniziative culturali legate alla diffusione, condivisione e promozione della cultura
    del gelato;
  • creare attività ricreative tramite l’organizzazione di eventi finalizzati al perseguimento
    delle finalità associative;
  • porre in essere attività di utilità sociale;
  • organizzare attività esperienziali e viaggi legati al mondo del gelato;
  • creare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo;
  • svolgere attività di ricerca volta ad esaminare le caratteristiche tecniche ed organolettiche dei prodotti (materie prime) utilizzati nel settore alimentare, anche al fine dell’ individuazione di nuovi prodotti applicabili ed utilizzabili nell’ ambito della gelateria;
  • studiare ed adottare i mezzi ritenuti più idonei per perfezionare i processi di lavorazione, la qualità delle materie prime e l' offerta dei prodotti, nonché individuare e dettare disciplinari di produzione e/o di commercializzazione dei prodotti di gelateria e non;
  • promuovere, istituire e gestire corsi o seminari di formazione e/o perfezionamento professionale, nell’ambito tanto della produzione della gelateria, quanto della gestione dell’attività, della conduzione dei locali, dell’offerta al pubblico dei prodotti e dell’adeguamento alle normative vigenti nel settore di riferimento;
  • diffondere e promuovere gli interessi professionali e di immagine di alta qualità delle gelaterie aderenti, anche attraverso attività di promozione in favore di singoli Associati o categorie di Associati;
  • favorire l' interscambio delle conoscenze nell'arte della gelateria, nell'uso dei materiali e nella qualità e caratteristiche degli ingredienti utilizzati;
  • partecipare a e/o organizzare fiere e manifestazioni.

ART. 5
Per disciplinare il funzionamento dell' Associazione e l'attività finalizzata al perseguimento degli scopi sociali ci si avvarrà di un regolamento, da approvarsi dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che detterà le norme comportamentali alle quali l'associato dovrà attenersi scrupolosamente pena l'esclusione dall'associazione stessa.
Eventuali aggiornamenti o variazioni al regolamento proposte dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvate dall'assemblea e comunicate a tutti i soci.
Soci
ART. 6
Il numero degli Associati non è soggetto a limitazioni.
All'Associazione potranno aderire solo gelatieri proprietari di una gelateria o persone di provata professionalità, capacità e competenza del settore o ad esso attinenti.
Gli interessati debbono presentare domanda di iscrizione per divenire soci ordinari, sostenitori o fondatori, versando la relativa quota.
Le domande vengono esaminate ed approvate dal consiglio direttivo ed il socio iscritto sul registro soci dopo essersi messo in regola con le quote associative.
L'iscrizione decorre dalla data di accredito della quota.
ART. 7
Ogni associato è tenuto a corrispondere all’Associazione una quota associativa annuale, riferita al periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno.
L’ importo di tale quota è determinato, su indicazione del Consiglio Direttivo e con periodicità annuale, dall’ Assemblea degli Associati, riunitasi per l’ approvazione del rendiconto di gestione dell’anno trascorso, e dovrà essere comunicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
I soci onorari non sono tenuti a versare la quota associativa.
L’ importo della quota associativa dovrà essere corrisposto da ogni associato all’Associazione COMPAGNIA GELATIERI entro 30 giorni dall’inizio dell’anno solare. Qualora in sede di approvazione del rendiconto l’ Assemblea non assuma alcuna determinazione in merito alla quota di associazione, l’ importo per l’ anno successivo sarà pari a quanto stabilito a tale titolo per l’ anno precedente.
Gli associati iscrittisi all’Associazione ad anno già iniziato saranno tenuti a corrispondere per intero la quota di associazione entro 7 giorni dalla data di accettazione della domanda di iscrizione.
ART. 8
La qualità di Associato non è trasmissibile e/o cedibile, e si perde per causa di morte, recesso, decadenza ed esclusione.
L’associato ha facoltà di recedere liberamente dall’Associazione, comunicando la propria volontà a mezzo PEC o raccomandata AR indirizzata al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso avrà effetto con lo scadere dell’anno in corso. Qualora ricorrano gravi motivi, il Consiglio Direttivo potrà disporre l’ esclusione dell’Associato dall’Associazione.
A tal fine, e salvo ulteriori casi quivi non previsti, sono esplicitamente ritenuti gravi motivi idonei a determinare l’ esclusione dall’ Associazione :

  • il mancato pagamento della quota sociale nei modi e termini di cui all’Art. 7 che precede questo;
  • essere falliti, interdetti o inabilitati;
  • aver subito condanne penali passate in giudicato per qualsiasi reato, ad eccezione di quelli colposi;
  • la perdita per qualsiasi ragione dei requisiti associativi previsti dal presente Statuto;
  • l’inadempimento agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
  • tenere comportamenti contrastanti con il (ovvero omettere comportamenti richiesti dal) presente Statuto e/o Regolamento dell’Associazione ;
  • compromettere, o tentare di compromettere, il buon nome dell'Associazione e/o dei suoi Associati ;
  • tenere comportamenti ostruzionistici e lesivi, anche indirettamente, del buon funzionamento dell’Associazione e dei suoi organi ;
  • prendere parte, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, ad iniziative od operazioni singole o collegiali contrastanti o concorrenti a quella dell'Associazione ;
  • compromettere in qualsiasi modo il buon esito dell’attività svolta dall’Associazione ivi compresi corsi, fiere, manifestazioni ecc., nonché l’ esercizio della sua eventuale attività commerciale
  • il disinteressamento all’attività dell’ Associazione, che si manifesta, tra l’ altro, con l’ingiustificata assenza, nel corso dell’ anno, dai seminari previsti dal Regolamento e dalle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo. In alternativa, è facoltà del Consiglio Direttivo comminare le seguenti sanzioni disciplinari, anche su segnalazione di altri Associati:
  • richiamo scritto ufficiale;
  • sospensione temporanea dalle attività dell’Associazione .

ART. 9
Gli Associati che abbiano richiesto il recesso o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione “Compagnia gelatieri”, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ Associazione .
ART. 10
Ci sono tre categorie di soci:
- soci fondatori
- soci ordinari
- soci sostenitori (senza diritto di voto)
- soci onorari

SOCIO FONDATORE: ha tutti i diritti, facoltà e privilegi del SOCIO ORDINARIO, a cui è equiparato tranne per il carattere di perpetuità della qualità di socio (non è soggetto a iscrizione annuale, ma solo al pagamento annuale della quota).
SOCIO ORDINARIO: ha tutti i diritti, facoltà e privilegi ed è sottoposto a tutti gli obblighi che l’adesione all’Associazione comporta secondo quanto previsto dall’Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento. A partire dal secondo anno ha diritto di intervenire e di votare in Assemblea e può candidarsi ed essere eletto a ogni carica del l'Associazione. Dovrà inoltre frequentare regolarmente le Riunioni, versare senza ritardo le sue quote e partecipare alle attività dell'Associazione.
SOCIO SOSTENITORE: versa una quota annua minore secondo quanto previsto dall’Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento, può partecipare alle attività dell'associazione, può partecipare alle riunioni, ma non ha il diritto di voto e non può ricoprire cariche.
SOCIO ONORARIO: persona a cui l’Associazione stessa desideri conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell’Associazione o per prestigio personale. Il Socio onorario può partecipare alle riunioni, ma non ha il diritto di voto e non può ricoprire cariche. La qualifica di Socio onorario è valida a vita e può essere concessa dall’Associazione, su proposta di qualunque Socio, previo parere favorevole della maggioranza dell’Assemblea dei Soci. Il Socio Onorario deve accettare per iscritto la proposta di associazione dell’Associazione. Il ruolo di socio Onorario non è incompatibile con quella di Socio Ordinario.

Viene istituito anche “l’Albo dei benemeriti”, nel quale possono essere iscritte le persone, le istituzioni, gli enti che, con contribuzioni, gesti o attività personali, istituzionali e professionali di riconosciuta rilevanza, sostengono l’Associazione COMPAGNIA GELATIERI in modo significativo. L’iscrizione all’albo è deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli iscritti all’”Albo dei benemeriti”, non godono dei diritti associativi riservati ai soci, hanno il diritto di partecipare alle iniziative pubbliche della medesima.
ART. 11
Il patrimonio sociale è costituito :
a) dalle quote associative che ciascun “associato” dovrà versare annualmente;
b) da eventuali quote di partecipazione richieste e versate dai soci per contribuire alla realizzazione delle attività a cui partecipano;
c) contributi di privati, enti, organismi pubblici, stato a sostegno delle attività finalizzate agli obiettivi sociali;
d) proventi derivati dalla cessione di beni e/o servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali;
e) dagli avanzi di gestione;
g) dai contributi ed elargizioni a titolo promozionale conferiti da attori non facente parte dell’Associazione “Compagnia Gelatieri”.
Il patrimonio non può essere ripartito fra i soci come anche i proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
ART. 12
L' esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Alla fine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvedere alla redazione del rendiconto di gestione previo inventario compilato con i criteri della saggia prudenza. I residui attivi saranno a disposizione del Consiglio Direttivo, per essere utilizzato per il raggiungimento dei fini sociali.
Organi sociali e cariche elettive
ART. 13
Sono organi dell' Associazione :
a. l'Assemblea generale dei soci ;
b. il Consiglio Direttivo ;
c. il Presidente;
d. il Segretario;
e. il Tesoriere.
Tutte le cariche sociali sono elettive e svolte a titolo gratuito.
ART. 14
Gli Associati possono essere sono riuniti in Gruppi di Lavoro, in funzione della loro dislocazione sul territorio nazionale o per progetti specifici temporanei.
Assemblea dei soci
ART. 15
L'assemblea è convocata, almeno una volta all' anno, per approvare il rendiconto di gestione per trattare tutti gli argomenti posti all' ordine del giorno che sono di sua competenza.
L'ordine del giorno è obbligatorio.
I soci hanno diritto di fare iscrivere all' ordine del giorno determinati temi e chiedere la convocazione dell' assemblea a condizione che la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto nell' assemblea. In questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
ART. 16
L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso scritto da spedirsi agli aventi diritto almeno otto giorni prima della riunione attraverso posta elettronica all’indirizzo e-mail che gli Associati forniranno al Consiglio Direttivo all’atto dell’iscrizione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (31 dicembre).
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
ART. 17
All’ Assemblea possono partecipare tutti gli Associati, ma possono votare solo coloro che risultino iscritti da almeno un anno nel relativo registro e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
In caso di impedimento per giustificati motivi il Associato può delegare un altro Associato di sua fiducia
Ogni Associato può rappresentare solo un altro Associato a mezzo di delega scritta.
Le deleghe scritte devono essere consegnate al Consiglio Direttivo, conservate per ogni tornata elettorale in amministrazione e menzionate nel verbale di assemblea.
ART. 18
L' Assemblea è presieduta dal Presidente dell’ Associazione o, in sua assenza, da un membro dell’ Assemblea nominato seduta stante, il quale nomina un segretario ed in caso di votazioni a scrutinio segreto anche due scrutatori.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea stessa e dal segretario.
Consiglio Direttivo
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) a sette (7) membri, che durano in carica due (2) anni.
Sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà in ogni caso avvenire entro 6 mesi dalla scadenza del mandato, rimane in carica, con pieni poteri, il Consiglio Direttivo uscente.
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea la quale ne determina anche il numero dei componenti ed elegge contestualmente il Presidente.
Il Consiglio Direttivo nomina il segretario che tiene aggiornato il registro dei soci, redige il verbale delle riunioni dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina il tesoriere che, congiuntamente con il Presidente, amministra il fondo comune.
Il Presidente nomina tra i consiglieri un Vicepresidente ordinario. In ogni caso, ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute nell'espletamento del proprio incarico o per l’ attività svolta in nome e per conto dell’Associazione.
Il Presidente
ART. 20
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura incarica quanto il Consiglio Direttivo (due anni). E’ autorizzato a riscuotere somme rilasciando quietanza e provvede ai pagamenti di qualsiasi natura.
Il Presidente autorizza il Tesoriere a riscuotere e pagare, a gestire i rapporti bancari e/o postali dell’associazione.
Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal Tesoriere.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Tesoriere
ART. 21
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto finanziario consuntivo e del bilancio preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal
Consiglio Direttivo.
Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, effettuare prelievi e, comunque, eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
Il Segretario
ART. 22
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Compie tutte le attività esecutive inerenti alla sua carica per le quali potrà avvalersi della collaborazione di altri Consiglieri su sua indicazione.
ART. 23
Lo scioglimento dell’ Associazione è deliberato dall’ Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto. Nella stessa sede l’ Assemblea nominerà un liquidatore, al quale spetterà il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento di tale incarico. Il patrimonio residuo in seguito alla liquidazione verrà devoluto a scopi benefici conformi allo spirito ed alle finalità dello Statuto. L'Assemblea straordinaria, in questo caso, dovrà procedere anche alla nomina dei liquidatori, scegliendoli, preferibilmente, fra i soci.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
ART. 24
Per tutto quanto non è riportato nel presente Statuto, valgono le vigenti norme del Codice Civile in tema di Associazioni non riconosciute.

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